Publication Date:
2025
abstract:
La nota esamina una recente decisione del tribunale di Napoli in cui è stato omologato un concordato
preventivo pur senza il consenso espresso di alcuna classe di creditori prima dell’entrata in vigore del terzo
correttivo al Codice della crisi. Il percorso giuridico seguito dal tribunale è stato quello dell’applicazione
congiunta della procedura di adesione forzata del creditore fiscale e/o contributivo prevista dall’art. 88,
comma 2-bis, c.c.i. — che ha consentito di computare le classi dei creditori fiscali e contributivi come aderenti
alla proposta — e del meccanismo delle ristrutturazioni trasversali come disciplinato dall’art. 112, comma 2°,
c.c.i. — che, invece, ha permesso l’omologazione del concordato anche senza l’approvazione all’unanimità
delle classi. L’Autore nell’esaminare in senso critico la decisione condivide l’interpretazione che fa leva sul
dato funzionale per ritenere non possibile il cumulo della procedura di adesione forzata del creditore pubblico
e del meccanismo delle ristrutturazioni trasversali. In particolare, sostiene che i due meccanismi possono
essere applicati anche nel caso di piano in continuità, ma non cumulativamente, perché operano da due
prospettive diverse, con requisiti e presupposti differenti.
preventivo pur senza il consenso espresso di alcuna classe di creditori prima dell’entrata in vigore del terzo
correttivo al Codice della crisi. Il percorso giuridico seguito dal tribunale è stato quello dell’applicazione
congiunta della procedura di adesione forzata del creditore fiscale e/o contributivo prevista dall’art. 88,
comma 2-bis, c.c.i. — che ha consentito di computare le classi dei creditori fiscali e contributivi come aderenti
alla proposta — e del meccanismo delle ristrutturazioni trasversali come disciplinato dall’art. 112, comma 2°,
c.c.i. — che, invece, ha permesso l’omologazione del concordato anche senza l’approvazione all’unanimità
delle classi. L’Autore nell’esaminare in senso critico la decisione condivide l’interpretazione che fa leva sul
dato funzionale per ritenere non possibile il cumulo della procedura di adesione forzata del creditore pubblico
e del meccanismo delle ristrutturazioni trasversali. In particolare, sostiene che i due meccanismi possono
essere applicati anche nel caso di piano in continuità, ma non cumulativamente, perché operano da due
prospettive diverse, con requisiti e presupposti differenti.
Iris type:
1.4 Nota a sentenza
List of contributors:
Sicignano, Luca
Published in: