Data di Pubblicazione:
2023
Abstract:
Il lavoro a bordo delle navi, in particolare di pesca, è faticoso, rischioso, e può
registrare diversi tipi di abusi in materia di diritti umani e di diritto del lavoro, in
violazione degli standard minimi previsti dalle principali convenzioni adottate in
materia. Gli strumenti di controllo appaiono spesso insufficienti, specialmente le
ispezioni in porto, per difetto di competenza o per l’incapacità di riconoscere, ad
esempio, i casi di tratta di esseri umani. Vanno quindi potenziati gli strumenti normativi
internazionali, possibilmente con il coinvolgimento delle imprese, che però
contestano il riconoscimento di obblighi internazionali in merito ai diritti umani
direttamente a loro carico. La nave, d’altra parte, è un luogo di lavoro atipico, mobile,
dove si trovano lavoratori di nazionalità diversa, in porzioni di mare soggette
via via a sovranità e/o giurisdizione di Stati diversi o, in alto mare, sotto il controllo
quasi assoluto dello Stato di bandiera. La nazionalità della nave condiziona, quindi,
profondamente la tutela dei diritti umani e dei lavoratori in mare sotto diversi
punti di vista: legge applicabile sia in termini di diritti tutelati che di accesso ai
rimedi in caso di violazione; effettività del genuine link e della capacità di controllo
dello Stato di bandiera; possibilità per lo Stato di intervenire sulle risorse finanziarie
dell’impresa armatoriale e di applicare anche la propria giurisdizione penale
sui responsabili di tali imprese; legge applicabile alle agenzie di reclutamento del
personale marittimo, eccetera. La tutela dei diritti umani e dei lavoratori, tuttavia,
non può conoscere limitazioni dettate dalla complessità delle norme applicabili o
dell’individuazione degli obblighi e delle responsabilità legate alle peculiarità delle
operazioni condotte in mare.
registrare diversi tipi di abusi in materia di diritti umani e di diritto del lavoro, in
violazione degli standard minimi previsti dalle principali convenzioni adottate in
materia. Gli strumenti di controllo appaiono spesso insufficienti, specialmente le
ispezioni in porto, per difetto di competenza o per l’incapacità di riconoscere, ad
esempio, i casi di tratta di esseri umani. Vanno quindi potenziati gli strumenti normativi
internazionali, possibilmente con il coinvolgimento delle imprese, che però
contestano il riconoscimento di obblighi internazionali in merito ai diritti umani
direttamente a loro carico. La nave, d’altra parte, è un luogo di lavoro atipico, mobile,
dove si trovano lavoratori di nazionalità diversa, in porzioni di mare soggette
via via a sovranità e/o giurisdizione di Stati diversi o, in alto mare, sotto il controllo
quasi assoluto dello Stato di bandiera. La nazionalità della nave condiziona, quindi,
profondamente la tutela dei diritti umani e dei lavoratori in mare sotto diversi
punti di vista: legge applicabile sia in termini di diritti tutelati che di accesso ai
rimedi in caso di violazione; effettività del genuine link e della capacità di controllo
dello Stato di bandiera; possibilità per lo Stato di intervenire sulle risorse finanziarie
dell’impresa armatoriale e di applicare anche la propria giurisdizione penale
sui responsabili di tali imprese; legge applicabile alle agenzie di reclutamento del
personale marittimo, eccetera. La tutela dei diritti umani e dei lavoratori, tuttavia,
non può conoscere limitazioni dettate dalla complessità delle norme applicabili o
dell’individuazione degli obblighi e delle responsabilità legate alle peculiarità delle
operazioni condotte in mare.
Tipologia CRIS:
1.1 Articolo in rivista
Elenco autori:
Cataldi, Giuseppe
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